Disciplina relativa al riconoscimento delle Associazioni Pro Loco della Puglia e del Comitato Regionale dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia

Le associazioni Pro Loco di Puglia hanno evidenziato la necessità dell' adozione di una nuova legge regionale, considerando che la ...


Le associazioni Pro Loco di Puglia hanno evidenziato la necessità dell' adozione di una nuova legge regionale, considerando che la legge in vigore la n.27 del 1990 è ormai inadeguata e insufficiente. La presente proposta, con gli aggiornamenti dovuti alla sopravvenuta vigenza di leggi nazionali, come la Legge n.383 del 2000 e la Legge n. 135 del 2001, si pone come strumento indifferibile per una presenza ed un riconoscimento delle Associazioni Pro Loco della Puglia e dell 'UNPLI, che le rappresenta e le coordina, più rispondenti alle dinamiche sociali e culturali del nostro tempo.

I Consiglieri Regionali Rocco Palese Raffaele Baldassarre Massimo Cassano Pietro Franzoso Carlo Laurora Marcello Rollo Lucio Tarquinio

PROPOSTA DI LEGGE: DISCIPLINA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLA PUGLIA E DEL COMITATO REGIONALE DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D'ITALIA.

Art.1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 1O

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Norma finanziaria Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modifica di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione del bilancio regionale. Norma transitoria Le associazioni Pro Loco già costituite in base alla L.R. n.27/90 devono presentare domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, adeguando lo Statuto sociale alle nuove disposizioni o con atto notarile o con atto registrato presso il competente Ufficio delle Entrate. Abrogazione Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la L.R. 11/5/1990 n.27. Destinazione dei beni in caso di scioglimento In caso di scioglimento dell' Associazione Pro Loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall'associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione sono devoluti a fini di utilità sociale. Sospensione e cancellazione Qualora a seguito della verifica di cui all'articolo precedente siano riconosciute gravi inadempienze o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata approvazione dei bilanci, l'Assessorato Regionale al Turismo, sentito il parere della Commissione Paritetica, dispone la sospensione dell'associazione dall' Albo regionale,nonché dai contributi eventualmente assegnati. Nel caso in cui l'associazione non riesca a ricostruire entro sei mesi dalla sospensione il normale funzionamento degli organi statutari, l'Ufficio competente Regionale provvede alla definitiva cancellazione della Pro Loco dall' Albo regionale. Il medesimo procedimento viene adottato dall'UNPLI Puglia. Controllo e vigilanza Le modifiche allo Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sulle attività sono inviati al Comune di residenza, all' Assessorato Regionale al Turismo e all'UNPLI Puglia. L'Assessorato Regionale al Turismo, di concerto con l'UNPLI Puglia, opera presso la sede dell'associazione Pro Loco verifiche per: il rispetto delle norme di cui alla presente legge; il funzionamento degli organi sociali; la corretta attività gestionale; la conformità delle eventuali modifiche statutarie rispetto allo statuto-tipo della Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia-Pro Loco UNPLI Puglia. Compiti della Commissione La Commissione esprime il proprio parere, di tipo consultivo, per i seguenti punti: richiesta di iscrizione all' Albo Regionale; esame programma di attività regionale; proposte di cancellazione dall' Albo regionale. Commissione Regionale delle Pro Loco E' istituita presso l'Assessorato Regionale al Turismo una commissione paritetica regionale sulle attività delle Pro Loco così composta: Assessore Regionale al Turismo o suo Delegato; Presidente del Comitato Regionale dell'UNPLI Puglia o suo Delegato; Funzionario dell'Ufficio regionale del Turismo. Rapporti di collaborazione L'Associazione Pro Loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico e culturale, in particolare con il Comune. A tal fine: rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche-culturali di base della località; formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località; promuove e gestisce Uffici di Informazione facendo uso della denominazione IAT previo nullaosta della Regione, e d'intesa con il Comune e con l'UNPLI Puglia; laddove vi sia già lo lA T , la Pro Loco può offrire collaborazione e servizi, tramite apposita convenzione con l'Ente preposto o gestire un proprio Ufficio Informazioni; predispone e trasmette all'UNPLI Puglia il calendario delle manifestazioni più significative al fine di poter realizzare un calendario regionale. L'UNPLI Puglia coordina le Pro Loco della Regione e agisce da tramite tra le stesse e l'Assessorato Regionale al Turismo. In particolare provvede a : redigere il calendario regionale delle principali manifestazioni delle Pro Loco pugliesi; coordina le attività delle associazioni Pro Loco, in ossequio alla presente legge ed agli indirizzi della Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia; organizza, d'intesa con l'Assessorato Regionale al Turismo, le Assemblee, i Congressi e i Convegni delle Pro Loco di Puglia; promuove manifestazioni a livello regionale, nazionale ed europeo, atte a valorizzare aspetti e prodotti della regione. Aspetti fiscali I contributi di cui agli articoli 8 e 9 non sono soggetti a ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma dell'art.28 del DPR 29/09/'73 n.600, in quanto trattasi di organismi senza scopo di lucro, che non svolgono attività produttiva di reddito d'impresa. Contributi per l'UNPLI Puglia L'Assessorato Regionale al Turismo riconosce all'UNPLI Puglia, per attività di cui alla presente legge, un contributo annuo pari al 20% della somma prevista nell'apposito capitolo di bilancio riservato all' Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, così ripartita: una quota non inferiore al 20% delle risorse ordinarie previste nelle presente legge è riservata al Comitato Regionale ed ai Comitati Provinciali dell'UNPLI Puglia per le attività istituzionali, con l'obbligo di istituire appositi uffici di coordinamento regionale e provinciale, nella misura del 7% al Comitato Regionale, del 4% al Comitato Provinciale di Lecce, del 3% al Comitato Provinciale di Bari e di Foggia, e del 2% al Comitato Provinciale di Brindisi e di Taranto. Criteri per l'assegnazione dei contributi La misura del contributo viene determinata dall'UNPLI Puglia in base ai seguenti criteri: Rilevanza della programmazione e consistenza delle attività svolte; Consuntivo finanziario delle attività realizzate; Frequenza turistica della località. La Regione incentiva anche le attività delle Pro Loco e dell'UNPLI Puglia, sia regionale che provinciale, con contributi previsti per attività sociali, turistiche e culturali così come contemplate nella programmazione regionale, con l'utilizzo dei capitoli previsti nel bilancio regionale, in funzione alla presentazione di appositi progetti operativi. Accesso ai contributi Per accedere ai contributi ordinari previsti dalla legge regionale le associazioni Pro Loco, iscritte all' Albo regionale,devono inviare all'UNPLI Puglia il bilancio consuntivo con i giustificativi di spesa delle principali iniziative. I contributi a favore delle Associazioni iscritte all' Albo Regionale previsti nell'apposito capitolo di bilancio vengono assegnati direttamente all'UNPLI Puglia, entro il 30 aprile di ogni anno. L'UNPLI Puglia provvede all'assegnazione dei contributi regionali alle singole Pro Loco entro il 30 maggio di ogni anno. Il mancato invio della documentazione richiesta comporta la non erogazione dei contributi previsti. L'UNPLI Puglia deve inviare all' Assessorato Regionale al Turismo entro il 30 ghIgno di ogni anno una relazione certifICata dall'avvenuta assegnazione dei contributi in favore delle Pro Loco. Effetti di iscrizione all'albo La iscrizione all' Albo regionale costituisce condizione indispensabile per: la designazione del rappresentante delle Pro Loco negli organismi regionali o provinciali di settore; l'uso della denominazione IAT da parte degli Uffici di Informazione, in accordo con il Comune e previo nullaosta della Regione; l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali delle attività istituzionali in base al proprio bilancio consuntivo. Procedure di iscrizione all' Albo Per ottenere la iscrizione all' Albo regionale di cui al precedente art. 3, le associazioni Pro Loco devono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno all'Ufficio competente della Regione Puglia apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto, dal bilancio di previsione delle entrate e delle spese, dal programma di attività, dall'elenco dei soci, unitamente al certificato di iscrizione all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia - Pro Loco UNPLI Puglia. Copia dei suddetti atti deve essere inviata per conoscenza al Comune di residenza e all'UNPLI Puglia. La mancanza di uno dei documenti richiesti, salvo integrazione da effettuare entro trenta giorni dalla richiesta, comporta la non iscrizione all' Albo Regionale. Le Pro Loco già iscritte all' Albo Regionale devono inviare, nei termini previsti dalla presente legge, agli Enti citati la seguente documentazione: bilancio di previsione e relazione illustrativa per l'anno in corso; copia del bilancio consuntivo dell' anno precedente; elenco delle iniziative dell'anno in corso; elenco dei soci; parere dell'UNPLI Puglia. Il mancato invio della documentazione richiesta comporta la non iscrizione all' Albo Regionale. Condizioni per l'iscrizione all' Albo Ai fini della iscrizione dell' Associazione Pro Loco all' Albo regionale devono concorrere le seguente condizioni: che la costituzione dell' Associazione Pro Loco abbia luogo con atto pubblico o regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro di competenza; che nella località non sia costituita ed operante altra associazione Pro Loco; che la località presenti attrattive e caratteristiche di tipo climatico, paesaggistico, storico,artistico,ambientale,culturale e sociale, e/o di tradizioni e risorse nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale, tali che la rendano suscettibile di valorizzazione; che ogni anno risultino iscritti almeno 30 soci con diritto di voto; che lo statuto sia conforme a quello adottato dalla Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia - Pro Loco UNPLI Puglia, ove sia, comunque, garantito il principio di democraticità ai sensi e con le procedure della normativa prevista nelle leggi vigenti e nel codice civile; che vi sia la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell' Associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di residenza, compresi i cittadini comunitari; Che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; che la località, da identificarsi con il Comune o con la frazione riconosciuta tale per legge, presenti consistenti valenze ambientali, turistiche, culturali e sociali, che ne giustifichino il riconoscimento; che la località, pur non essendo identificata nel Comune o nella frazione prima citati, abbia caratteristiche e frequentazioni tali, da giustificare la costituzione dell'associazione; in tal caso, è vincolante il parere del Comune di riferimento; che la Pro Loco risulti iscritta all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia - UNPLI Puglia. Istituzione dell' Albo regionale E' istituito presso l'assessorato Regionale al Turismo l'albo regionale delle associazioni Pro Loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla L.R. 11 maggio 1990 n. 27. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento dirigenziale dell' Assessorato regionale al Turismo. L'albo regionale delle Pro Loco di Puglia è deliberato entro il 30 marzo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro il 30 aprile di ogni anno. La denominazione Pro Loco è riservata alle Associazioni iscritte all' Albo Regione delle Pro Loco di Puglia e all'UNPLI. E' fatto divieto, a chiunque non sia autorizzato, di assumere la denominazione "Pro Loco". Quelle Associazioni, che arbitrariamente dovessero usare tale denominazione, sono tenute a modificare la propria denominazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla loro costituzione, ancorché redatta con atto pubblico. Le Associazioni che non dovessero ottemperare a quanto disposto saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi in vigore. Compiti delle Pro Loco Le associazioni Pro Loco hanno il compito di : valorizzare le risorse turistico-culturali mediante iniziative dirette alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita l'associazione; promuovere e organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località, specie nella valorizzazione di storie e tradizioni locali, attraverso mostre, convegni, feste, sagre e fiere; richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno; sensibilizzare la popolazione residente per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per la ulteriore affermazione turistica della località; fornire tutela, accoglienza, assistenza e informazione ai turisti; promuovere attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali; compiti di vigilanza sul prodotto turistico; fornire servizi nell'ambito dell'ambiente, della cultura e del turismo, con la partecipazione anche alla gestione, occasionale o permanente, delle strutture, delle risorse e degli enti tutelati; tenere, in collaborazione con l'UNPLI Puglia, corsi di formazione per guide turistiche, informatori turistici, addetti ai settori dell'accoglienza e della ristorazione, esperti ambientali e culturali; collaborazione con L'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia - Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione. Riconoscimento dell'UNPLI PUGLIA La Regione riconosce l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) Comitato Regionale -, sede di Puglia, e le sue diramazioni provinciali, quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco di Puglia e gli Enti Locali e territoriali. Riconoscimento delle Associazioni Pro Loco La Regione Puglia, in attuazione all'art.12 dello Statuto e dell'art. 2 comma 1 della Legge Regionale n.23 del 23/10/1996, relativa al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni Pro Loco quali strumenti di base dell'attività ambientale, turistica e culturale, nonché di collaborazione in favore degli altri Enti interessati al settore, affidando anche specifiche funzioni operative inerenti la realizzazione di programmi e di progetti regionali. La Regione Puglia valorizza, ai sensi della legge 9 marzo 2001 n.135, art. 1 comma 2 lettera g, il ruolo delle associazioni Pro Loco nelle diverse e autonome espressioni culturali e riconosce, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n.383, art. 1 , il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

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Massimo Cassano - una storia vera: Disciplina relativa al riconoscimento delle Associazioni Pro Loco della Puglia e del Comitato Regionale dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia
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