Disposizioni dirette alla promozione del lavoro a tempo indeterminato e all'istituzione della Borsa regionale del lavoro

Nel 2003 entrava in vigore la Legge 30, la cosiddetta Legge "Biagi", una normativa che ha modificato in modo sostanziale il mo...


Nel 2003 entrava in vigore la Legge 30, la cosiddetta Legge "Biagi", una normativa che ha modificato in modo sostanziale il mondo del lavoro in Italia. Una delle ragioni che hanno portato alla nascita del complesso di norme fortemente volute dal compianto professore bolognese era quella di avvicinare lo scenario occupazionale nazionale a quello internazionale "globalizzato", dominato dalla flessibilità che, secondo i massimi esperti, accresce la competitività delle imprese. L'intervento legislativo ha voluto liberalizzare il mercato del lavoro, fino a quel momento troppo rigido, aprendo la porta a nuove forme di contratto.
L'introduzione del lavoro a progetto, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto spingere verso il lavoro dipendente quelle false posizioni autonome che avrebbero cosÌ trovato la loro positiva soluzione. I dati che giungono dalla Commissione Europea ci dicono che il processo di precarizzazione abbia fatto dal 1994 al 2004 passi da gigante. Le indagini pubblicate recentemente da due autorevoli quotidiani economici nazionali hanno messo in evidenza come la Legge "Biagi" abbia dato una forte spinta alla diffusione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e quindi alla crescita dei posti di lavoro in Italia. Ma è opinione diffusa che gli eccessi delle politiche di flessibilizzazione del lavoro possono condurre alla precarietà del lavoro stesso.


Quella precarietà che si traduce nell'insicurezza del reddito che impedisce la programmazione di scelte di vita e condiziona il futuro dei nostri giovani. Questa legge si propone di intervenire, per quanto di competenza della Regione Puglia, per promuovere la trasformazione dei rapporti di lavoro atipici in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La creazione della Borsa Regionale del Lavoro, in linea con le proposte già avanzate in tal senso da altre regioni italiane, rappresenterebbe un valido sostegno alle ragioni che hanno dato vita alla Legge 30, stimolando un processo migliorativo della normativa nazionale fondato sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso il rafforzamento dei centri pubblici per l'impiego, nuovi incentivi per l'emersione del lavoro sommerso e soprattutto sul consolidamento dell'apprendistato, vero punto di forza delle Legge "Biagi", come strumento di supporto alla formazione della nuova forza lavoro qualificata. Con questo intervento la Regione Puglia contribuirebbe in maniera significativa a creare "buona" occupazione incentrata sulla tutela delle persone.

Proposta di Legge " Disposizioni dirette alla promozione del lavoro a tempo indeterminato e all'istituzione della Borsa regionale del lavoro"

Articolo 1

Articolo 2

a) il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa anche attraverso la promozione e l'incentivazione della trasformazione dei rapporti di lavoro atipici in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

b) lo sviluppo e l'implementazione dei centri per l'impiego e della rete pubblica di supporto per favorire !'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, promuovendo un maggior coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali nell' aumento dei punti di riferimento sul territorio della rete pubblica degli uffici per l'impiego

c) il monitoraggio dell' effettivo andamento delle dinamiche occupazionali, diretto al miglioramento delle azioni di sostegno al reddito e del livello occupazionale.

Articolo 3

Articolo 4

l. Ai beneficiari, di cui all'art. 4 comma l, la Regione concede, per ogni trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un contributo pari al 35% dell'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro pagati per l'anno in corso.

2. Il contributo è erogabile una sola volta per ogni trasformazione e non è cumulabile con altri contributi percepiti dallo stesso datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità.

Articolo 5

l. La risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga entro tre anni dalla data di trasformazione del contratto comporta l'obbligo di restituzione alla Regione dell'intero contributo concesso, comprensivo degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria valutata sulla base degli indici ISTAT.

2. Il datore di lavoro non è tenuto alla restituzione di cui al comma l nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore stesso.

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

(Incentivi per l'attività di incontro tra domanda e offerta)
l. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di punti pubblici di accesso alla rete al fine di consentire a ogni interessato la consultazione delle informazioni raccolte nella Borsa continua regionale del lavoro la cui iscrizione è gratuita.

2. Il contributo di cui al comma l è concesso fino ad un importo pari al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le modalità di presentazione delle domande, nonché le procedure di erogazione dei contributi, sono definite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In particolare, la Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, concede contributi in conto capitale agli enti di cui al comma l affinché possano dotarsi di locali e di competenze professionali adeguati all'espletamento delle funzioni.

Articolo lO

Articolo 11

Articolo 12

1. In applicazione della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e del Decreto legislativo lO settembre 2003 n. 276 i centri per l'impiego che compongono il sistema regionale per l'impiego, sono abilitati all'esercizio dell' attività: somministrazione lavoro; attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro; ricerca e selezione del personale ; supporto alla ricollocazione professionale ; La Regione, al fine di garantire una consulenza qualificata ed imparziale anche ai più modesti degli attori che si muovono sul mercato del lavoro, affida alla rete pubblica per l'impiego il compito di organizzare e a prestare, ai soggetti che lo richiedano, opera di consulenza sulle condizioni che le norme ed i contratti vigenti prevedono in materia di assunzione.3. L'attività di consulenza, tramite stretto collegamento con l'attività dei servizi pubblici per l'impiego, e sotto il loro coordinamento, può essere realizzata anche presso le pubbliche amministrazioni, laddove queste si siano attrezzate per operare come sedi dislocate e terminali per l'attività della rete pubblica per l'impiego. La consulenza è limitata alla diffusione e conoscenza del quadro normativo e contrattuale a cui le parti devono attenersi rispetto alle modalità di assunzione. 6 L'attività di consulenza deve essere totalmente gratuita e non può assolutamente essere considerata sostitutiva del diritto degli attori al ricorso in sede giudizi aria nelle controversie.

Articolo 13

1. Tramite il contratto di apprendistato, i cui tempi per le varie tipologie sono oggetto di contrattazione sindacale, per il diritto-dovere di istruzione e formazione è possibile ottenere crediti formativi, solo nel caso in cui per la parte formativa viene previsto l'insegnamento di discipline attinenti alla cultura generale, all'interno delle istituzioni scolastiche e in aggiunta delle ore "professionalizzanti".

2. La Regione opera per rafforzare la formazione dentro l'apprendistato ed esercita il controllo allo scopo. Tutte le esperienze formative devono essere attestate ed iscritte nel libretto formativo, stage e lavori stagionali compresi.

Articolo 14

1. Al fine di attuare il monitoraggio dell' effettivo andamento delle dinamiche occupazionali, diretto al miglioramento delle azioni di sostegno al reddito e del livello occupazionale, è istituita una rete regionale di osservatori sulla precari età dei lavori con il compito di rilevazione, raccolta, elaborazione e valutazione di informazioni e dati significativi dei contratti diversi da quelli a tempo indeterminato.

2. Le Province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti.

3. La Giunta Regionale trasmette ogni anno al Consiglio Regionale i dati risultanti dall'attività di monitoraggio delle tipologie contrattuali, per le determinazioni di competenza, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento.

Articolo 15

(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge SI provvede tramite la costituzione di un fondo di incentivazione generale per il lavoro. Il fondo si costituisce tramite le entrate di cui: all'articolo 9, comma 4, del presente dslg all'articolo 11, cornrna 5 del presente dslg c) le multe e le ammende pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese che si trovino condannate per non avere rispettato le norme relative alla legge 626 ed altre normative in materia di "lavoro nero", impiego di minori, e comunque inerenti le condizioni dell' occupazione e della prestazione lavorativa. (Osservatorio sul lavoro) (Credito formativo) (Attività dei centri per l'impiego) (Monito raggio degli interventi delle agenzie private di formazione professionale) 1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati di formazione professionale nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza della gestione dei corsi, gestiti dalle agenzie formative private. Le Province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti. La Giunta Regionale trasmette ogni anno al Consiglio Regionale i dati risultanti dall' attività di monitoraggio dell' attività formativa gestita dalle agenzie formative private, per le determinazioni di competenza, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento. (Attività privata diretta all'incontro tra domanda e offerta di lavoro) 1. La Regione autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b) e c) coloro che siano in possesso dei requisiti, ma opera e destina risorse esclusivamente a sostegno dell'attività e dello sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego dai quali dipende la gestione della Borsa regionale. (Sviluppo della rete pubblica per l'impiego) l. La Regione promuove ed incentiva le Amministrazioni Comunali, singole o in forma associata a organizzare sul proprio territorio sportelli del servizio pubblico per l'impiego. (Borsa regionale del lavoro) 1. E' istituita la Borsa regionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), del decreto legislativo lO settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di 4 occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30), la cui gestione è interamente pubblica ed affidata alla rete pubblica per l'impiego. La Borsa deve essere organizzata in modo tale da assicurare: il coordinamento della banca dati regionale con quella nazionale; l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; la diffusione e l'accessibilità su tutto il territorio regionale. il rispetto degli standard di accesso e la comunicazione immediata alle autorità competenti, dell' attivazione di qualsiasi contratto ai fini di un efficace controllo di versamento di ogni onere contributivo e per garantire la sicurezza sul lavoro. 3. Le modalità di funzionamento sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottarsi, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e le 00.88., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ispirate ai seguenti criteri: a) Il trattamento dei dati deve avvenire nell'osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; b) l'esclusiva gestione pubblica del trattamento dei dati. L'iscrizione alla Borsa regionale del lavoro da parte di Associazioni o Imprese private, avviene tramite versamento annuale alla Regione, purché si disponga dei requisiti di legge, del corrispettivo di € 50 mila annui. (Procedure di richiesta e di liquidazione del contributo) l. Le modalità di presentazione delle domande nonché le procedure di erogazione dei contributi sono definite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Revoca del contributo) (Ammontare dei contributi) (Interventi a sostegno dell'occupazione) l. La Regione concede, nei limiti della disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale ai datori di lavoro, che trasformino contratti di lavoro a progetto, occasionale, di inserimento, di apprendistato, ripartito, intermittente, di somministrazione o a termine, che sono stati stipulati entro l'entrata in vigore della presente legge, in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo stesso contributo viene riconosciuto alle aziende che trasformino in tempo indeterminato il rapporto di lavoro altrimenti avviato come atipico, entro i sei mesi successivi all'assunzione. 3 2. I richiedenti dei contributi di cui al comma l devono dimostrare attraverso la presentazione di idonea documentazione da allegarsi alla domanda: di osservare nella propria attività la normativa in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; di rispettare i contratti collettivi nazionali e quelli di secondo livello; di adempiere regolarmente agli obblighi prescritti dalla normativa previdenziale e assicurativa; di rispettare le norme relative alla tutela dell'ambiente. (Obiettivi) 1. Per le finalità di cui all'articolo l, la Regione, nell'ambito della propria politica occupazionale, individua i seguenti obiettivi: (Finalità generali) l. La Regione, in attuazione del comma l dell' articolo 4 della Costituzione, riconosce la funzione sociale del lavoro stabile, a tempo indeterminato, che concorre ad assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita. 2. La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e il suo fine sociale e, nel mercato del lavoro, assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che impediscano o limitano i diritti individuali e collettivi.

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Massimo Cassano - una storia vera: Disposizioni dirette alla promozione del lavoro a tempo indeterminato e all'istituzione della Borsa regionale del lavoro
Disposizioni dirette alla promozione del lavoro a tempo indeterminato e all'istituzione della Borsa regionale del lavoro
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