Numerosi Comuni pugliesi sono interessati dall'apertura di cantieri stradali per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Pur...
Numerosi Comuni pugliesi sono interessati dall'apertura di cantieri stradali per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Pur trattandosi di iniziative destinate a modificare positivamente la qualità della vita dei cittadini le stesse possono provocare disagi alla circolazione stradale e, di conseguenza danni economici ai commercianti la cui attività è situata nelle aree interessate dai lavori. Appare sensato, quindi, tutelare il commercio al dettaglio e i suoi lavoratori prevedendo un contributo straordinario, a titolo di indennizzo parziale, per i titolari degli esercizi commerciali danneggiati da lavori di pubblica utilità. La seguente proposta di legge intende creare un fondo regionale a favore dei commercianti e degli artigiani danneggiati dalla chiusura prolungata, totale o parziale, delle strade in cui sono ubicate le relative attività commerciali a causa dell'apertura di cantieri che proprio in virtù della pubblica utilità cui sono destinati consentono la creazione di un fondo pubblico per il risarcimento dei danni.
Articolo 1 (Finalità generali) La Regione Puglia, al fine di tutelare e sostenere le attività commerciali danneggiate dall'apertura di cantieri stradali per la realizzazione di opere di pubblica utilità crea un fondo regionale attraverso il quale eroga agli imprenditori interessati un contributo straordinario, a titolo di indennizzo parziale.
Articolo 2 (Beneficiari) 1 - Per le finalità di cui all' art. 1, hanno diritto al contributo straordinario gli imprenditori i cui esercizi commerciali siano ubicati nelle immediate vicinanze del cantiere stradale per la realizzazione di opere di pubblica utilità e abbia subito danni economici comprovabili per effetto dell'apertura del cantiere stesso. 2 - Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo si applicano per lavori di durata superiore a 30 giorni.
Articolo 3 (Erogazione del contributo) 1 - La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domanda, di erogazione del contributo, previo parere della Commissione regionale competente. 2 - La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale competente stabilisce le attività commerciali che hanno diritto al contributo e l'importo del contributo stesso.
Articolo 4 (Norma finanziaria) Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 2007 con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità revisionale del bilancio regionale
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